Il cartello di cantiere: informazioni utili

La Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 66, lettera q)) ha aggiunto il comma 14-bis all’articolo 119 del Decreto Rilancio. Con questo nuovo comma è stato previsto l’inserimento di una particolare dicitura all’interno del cartello di cantiere per i lavori che accedono alle detrazioni fiscali del 110%.

In particolare, dal 2021 si dovrà indicare la seguente dicitura: «Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici».

Appare utile ricordare che quello del cartello di cantiere è un obbligo previsto dall’articolo 20, comma 6 del D.P.R. n. 380/2001 che rimanda le modalità esecutive ai regolamenti edilizi comunali.

Un obbligo ribadito all’articolo 27, comma 4 dello stesso D.P.R. n. 380/2001 per una corretta vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia: «Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti».

Lo stesso obbligo è previsto all’articolo 90, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro) che, parlando degli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, impone: «Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere».

Le modalità esecutive dell’obbligo di esposizione del cartello di cantiere sono riportate all’interno dei regolamenti edilizi che possono definirne anche le dimensioni minimi. Premesso che il cartello va sempre esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, i contenuti minimi sono:

  • nome e cognome del proprietario committente (per i lavori privati), nome dell’amministrazione pubblica (per i lavori pubblici);
  • nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori e del progettista delle strutture portanti;
  • nome, cognome e titolo professionale del responsabile della sicurezza;
  • denominazione dell’impresa assuntrice dei lavori o l’indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
  • nome, cognome e qualifica del responsabile tecnico del cantiere;
  • estremi dell’autorizzazione o concessione assentita o rilasciata.